Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 128
In vigore dal 24 ott 1895
Qualora dall'istanza non risultasse il mandamento nella cui giurisdizione è compreso il luogo di residenza della parte, la trasmissione delle deliberazioni, dei decreti e dei documenti, ove ne sia il caso, sarà fatta alla prefettura o sottoprefettura che provvederà per la consegna, a mezzo della pretura, nel modo indicato nell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-128