RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 129

In vigore dal 24 ott 1895
Qualora la pensione, l'assegno o l'indennità vada ripartito fra lo Stato ed altro ente o corpo morale, sarà comunicato anche a questo, per ogni effetto di legge, una copia del relativo decreto di concessione, nel modo indicato all' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-129

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Art. 129 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo