Art. 129
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 129

139 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Qualora la pensione, l'assegno o l'indennità vada ripartito fra lo Stato ed altro ente o corpo morale, sarà comunicato anche a questo, per ogni effetto di legge, una copia del relativo decreto di concessione, nel modo indicato all' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-129