Art. 123
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 123

133 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Quando la Corte deliberi non competere pensione alcuna, la deliberazione motivata della sezione sarà firmata dal presidente e dal segretario generale, ed una copia conforme di essa sarà comunicata alla parte, col mezzo della pretura competente, nelle forme prescritte dall' del presente regolamento.
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