Statuto
Art. 19
In vigore dal 3 gen 1891
Nell'istituto, oltre i posti gratuiti da convittore, fondazione del comm. Francesco Molines, se ne potranno istituire altri mediante largizione per ciascun posto di una rendita annua di lire seicento consolidato italiano 5 %.
Il fondatore di un posto gratuito avrà diritto di nominare chi debba goderne, con chè nell'eletto concorrano le condizioni di ammissione portate dal presente statuto.
I fondatori di posti gratuiti avranno altresì il diritto di delegare la facoltà di nomina a persone di determinate famiglie, con diritto di trasmissione di tale facoltà e determinato successore, e suoi discendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-19