Statuto

Art. 14

In vigore dal 3 gen 1891
Il consiglio di amministrazione è composto di cinque membri e cioè del sindaco di Giaveno o di chi sarà da lui delegato annualmente fra gli assessori e di quattro persone elette rispettivamente ciascuna dal consiglio provinciale, dal consiglio comunale e dalla camera di commercio di Torino e dal consiglio comunale di Giaveno. I membri elettivi si rinnovano ogni due anni in ragione di due all'anno e sono sempre rieleggibili. La sorte decide chi debba uscire il primo anno. Negli anni successivi scadono i più anziani.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-14

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