Statuto

Art. 17

In vigore dal 3 gen 1891
Il consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente nella prima settimana d'ogni mese, e straordinariamente quando sia convocato dal presidente, o sulla richiesta di due consiglieri. Le adunanze sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei consiglieri, compreso nel numero di essi il presidente. Non potendosi deliberare, per mancanza di numero, nella prima convocazione, se ne farà una seconda alla distanza di tre giorni, e l'adunanza sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prepondererà il voto del presidente. A richiesta dell'amministrazione alle sedute del consiglio interverrà con voto consultivo il direttore dell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-17

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