Statuto

Art. 20

In vigore dal 3 gen 1891
Il direttore provvede all'andamento morale, disciplinare e scientifico dell'istituto. Ad esso incombe l'obbligo di adoperarsi efficacemente perché i giovani si distinguano per socievolezza, modestia, operosità, e diventino poi uomini virtuosi veramente utili alla famiglia, al comune ed alla patria. Esso cura l'osservanza del regolamento e delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione; fa proposte di tutti i provvedimenti che stima utili pel bene dell'istituto; provvede alla supplenza degli insegnanti nei casi d'assenza; nomina e licenzia i famigli, riferendo poi al consiglio d'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-20

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