Statuto

Art. 24

In vigore dal 3 gen 1891
I capi d'arte e gli operai che presteranno servizio nell'officina sono soggetti alle norme regolamentarie ed a quelle che saranno fissate dal consiglio d'amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-24

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