Statuto
Art. 23
In vigore dal 3 gen 1891
I professori devono attendere allo svolgimento dei programmi d'insegnamento, osservare l'orario stabilito, e comportarsi a tenore degli speciali loro incarichi quali risulteranno dalle convenzioni fatte col consiglio d'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-23