Statuto

Art. 18

In vigore dal 3 gen 1891
Spetta al consiglio d'amministrazione: a) La designazione del consigliere delegato di servizio mensile; b) La nomina, ed ove del caso, la sospensione o revoca del personale insegnante ed assistente e del direttore spirituale; c) Deliberare sull'accettazione di concorsi ed aggravi, sulla restrizione od ampliamento degli insegnamenti da impartirsi a seconda dei mezzi finanziari disponibili; d) Deliberare intorno alle ammissioni ed espulsioni degli alunni; e) Provvedere a tutto ciò che si riferisce al buono andamento dell'istituto; f) Compilare i bilanci preventivi e consuntivi dell'istituto; g) Formare, ogni anno, una particolareggiata relazione sull'andamento didattico, economico e morale dell'istituto stesso, e corredarla del conto consuntivo; h) Fissare secondo i redditi dell'istituto le norme e la misura delle rette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-18

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