Statuto

Art. 27

In vigore dal 3 gen 1891
Gli alunni sono responsabili degli attrezzi loro consegnati e registrati nel rispettivo libretto di carico, come pure dei guasti che fossero arrecati per fatto volontario o per incuria alle macchine ed agli attrezzi comuni, alla cui pulitura essi dovranno prestarsi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-27

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