Statuto
Art. 30
In vigore dal 3 gen 1891
Le mancanze alla disciplina, sia in iscuola che nelle officine, saranno punite a seconda della loro importanza:
a) Con l'ammonizione in privato;
b) Con l'ammonizione in pubblico;
c) Colla sospensione temporanea;
d) Con il licenziamento.
Spetta al direttore dell'istituto, ed ai professori l'applicazione delle punizioni designate alle lettere a e b; al solo direttore dell'istituto quella delle punizioni di cui alla lettera c. Il licenziamento deve essere deliberato dal consiglio d'amministrazione, ma il presidente, fino a che il consiglio non abbia deciso sulla proposta di licenziamento, ha il diritto di sospendere l'alunno dal frequentare le scuole e la compagnia degli altri alunni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-30