Statuto

Art. 35

In vigore dal 3 gen 1891
Allo spirare dell'agosto 1892 la sorte deciderà i due dei quattro che dovranno scadere, e la nomina dei due primi consiglieri a surrogare spetterà al consiglio provinciale ed al consiglio comunale di Torino, e per gli altri due nell'anno successivo al consiglio comunale di Giaveno ed alla camera di commercio di Torino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo