Capo III
Art. 28
In vigore dal 1 gen 1891
I pesi e le misure e gli istrumenti per pesare e misurare e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno, dopo la sentenza, essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verificazione.
Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà farli bollare e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti di verificazione, entro due mesi dal giorno della condanna, spirato il qual termine i detti strumenti s'intenderanno confiscati a vantaggio dell'erario dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-28