Capo III
Art. 27
In vigore dal 1 gen 1891
I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, e i misuratori del gas e i manometri campioni non sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno sequestrati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-27