Capo II
Art. 22
In vigore dal 21 mag 1999
I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alla prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:
a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;
c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;
d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;
e)ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-22