Capo III
Art. 25
In vigore dal 1 gen 1891
Per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di pesi e misure, i verificatori sono pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-25