Capo III
Art. 26
In vigore dal 1 gen 1891
In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa legge e dai relativi regolamenti.
Quando i luoghi siano chiusi si procederà, per accertare le contravvenzioni, con le forme ordinate dalle leggi per le visite domiciliari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-26