Capo II
Art. 23
In vigore dal 1 gen 1891
La verificazione dei misuratori di gas sarà effettuata ne luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.
I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale necessario, da determinarsi con apposito regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-23