Capo III

Art. 29

In vigore dal 1 gen 1891
Le contravvenzioni agli della presente legge saranno verificate negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici dagli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, ipoteche e simili e daranno luogo agli stessi procedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-29

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