Capo III
Art. 29
In vigore dal 1 gen 1891
Le contravvenzioni agli della presente legge saranno verificate negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici dagli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, ipoteche e simili e daranno luogo agli stessi procedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-29