Capo III
Art. 33
In vigore dal 1 gen 1891
Prima che il giudice competente pronunci definitivamente intorno ad una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che sono soggetti soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria, nei limiti del massimo e del minimo prescritti dalla presente legge sia fatta dal Prefetto o dal Sotto Prefetto, i quali decideranno la somma che dovrà essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese giudiziali che fossero già occorse farà cessare gli effetti dell'ordine penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-33