Capo III

Art. 37

In vigore dal 1 gen 1891
Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890. UMBERTO. F. Seismit-Doda. L. Miceli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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