Regolamento›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 23 lug 1889
L'esecuzione delle deliberazioni tanto per la parte amministrativa, come per la disciplinare e pedagogica spetta alla direttrice, la quale è specialmente coadiuvata dalla vice-direttrice e dall'economo contabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-5