Regolamento›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 23 lug 1889
Essi di pieno diritto decadono dal loro ufficio, se senza giustificato motivo, riconosciuto dal Ministero, per quattro volte di seguito non intervengano alle adunanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-9