RegolamentoTitolo I

Art. 9

In vigore dal 23 lug 1889
Essi di pieno diritto decadono dal loro ufficio, se senza giustificato motivo, riconosciuto dal Ministero, per quattro volte di seguito non intervengano alle adunanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-9

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