Regolamento›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 23 lug 1889
Delle deliberazioni della giunta sarà tenuta regolare registrazione, ed i verbali delle sedute saranno firmati da tutti i presenti e trasmessi in copia al Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-4