Regolamento›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 23 lug 1889
La giunta elegge nel suo seno un vice-presidente, il quale nei casi di assenza o d'impedimento del presidente lo sostituisce così per la convocazione delle adunanze come per tutti gli atti di amministrazione allo stesso spettanti.
La giunta elegge pure ogni anno il proprio segretario, in assenza del quale ne assume l'ufficio il più giovine dei presenti.
Di ciascuna seduta viene redatto regolare processo verbale, da approvarsi nella seguente tornata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-2