Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 23 lug 1889
Venendo a mancare per rinunzia od altro motivo uno dei componenti la giunta, prima che sia spirato il termine del suo mandato, il presidente o chi ne fa le veci dà avviso di ciò al Ministero, affinché sia provveduto alla sostituzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-3