RegolamentoTitolo I

Art. 8

In vigore dal 23 lug 1889
Il presidente e gli altri componenti la giunta amministrativa sono personalmente responsabili verso l'istituto per danni che a questo derivassero o dalla loro azione o dalla loro trascuranza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-8

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