Regolamento›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 23 lug 1889
La direttrice del collegio risponde alla giunta ed al Ministero, da cui dipende, dell'andamento didattico, economico e disciplinare dell'istituto, e fa osservare il regolamento. Tiene una delle chiavi della cassa. Prende parte alle adunanze della giunta con voto consultivo e con voto deliberativo, quando si tratti di materie disciplinari o di personale.
Essa corrisponde con la presidenza della giunta per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-10