Regolamento›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 23 lug 1889
Ad essa compete di corrispondere coi parenti delle alunne, della cui condotta, profitto nello studio, stato di salute ed altro che occorra, tiene quelli bimestralmente informati. Delle malattie dà loro notizia nel più breve termine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-14