Regolamento›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 23 lug 1889
Regola i permessi d'uscita d'accordarsi al personale e quando eccedano le 24 ore, si mette perciò d'accordo col presidente della giunta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-16