Regolamento›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 23 lug 1889
Fa conoscere all'economo il giorno della entrata e della partenza delle alunne, e presenta in tempo debito alla giunta la nota dei posti che resteranno vacanti nel successivo anno scolastico, affinché si possa regolarmente provvedere ai concorsi.
Copia di questa nota sarà immediatamente trasmessa dalla giunta al ministro della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-20