Regolamento›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 23 lug 1889
Essa invigila perché nessuna persona di sesso diverso possa conferire con le alunne, neppure per ragioni di servizio, senza la presenza di un'istitutrice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-19