Art. 19
RegolamentoTitolo II

Art. 19

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In vigore dal 23 lug 1889
Essa invigila perché nessuna persona di sesso diverso possa conferire con le alunne, neppure per ragioni di servizio, senza la presenza di un'istitutrice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-19