Art. 4
RegolamentoTitolo I

Art. 4

4 / 71
In vigore dal 23 lug 1889
Delle deliberazioni della giunta sarà tenuta regolare registrazione, ed i verbali delle sedute saranno firmati da tutti i presenti e trasmessi in copia al Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-4