Art. 7

In vigore dal 3 apr 1887
Spetta al Consiglio dirigente: a) Discutere ed approvare nel mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente, e nel mese di febbraio il consuntivo dell'anno precedente; b) Redigere i regolamenti interni della Scuola e delle officine; c) Stabilire i programmi d'insegnamento; d) Presentare all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i documenti indicati nelle lettere a, b, c di questo articolo, l'organico del personale coi relativi stipendi e le proposte per le nomine del direttore, dei professori e dei capi officina; e) Nominare e licenziare il personale subalterno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4378#art-7

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