Art. 9
In vigore dal 3 apr 1887
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio si riserva:
a) Di approvare i regolamenti, i programmi d'insegnamento, i bilanci e di nominare il personale, come è stabilito nell' del presente;
b) Di fare visitare la Scuola da persone di sua fiducia quando ne ravvisi l'opportunità, e di farsi rappresentare agli esami da speciale delegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4378#art-9