Art. 10

In vigore dal 3 apr 1887
Il contributo annuo governativo pel mantenimento della Scuola decorrerà dal giorno in cui la Scuola sarà aperta secondo le disposizioni del presente decreto. Al concorso dello Stato nelle spese di mantenimento e d'impianto della Scuola sarà provveduto coi fondi stanziati nei capitoli 37 e 75 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio corrente, è con quelli che saranno iscritti nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 1887. UMBERTO. Grimaldi Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4378#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo