Art. 5

In vigore dal 3 apr 1887
L'alta direzione e l'amministrazione della Scuola sono affidate ad un Consiglio composto di cinque membri, nominati due dal Governo, uno dal Consiglio provinciale, uno dal Consiglio comunale ed uno dalla Camera di commercio. Il Consiglio sceglie nel suo seno il presidente ed un vicepresidente. Adempie all'ufficio di segretario, con voto consultivo, il direttore della Scuola. I membri del Consiglio durano in carica tre anni, e possono essere rieletti. L'ufficio di consigliere è gratuito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4378#art-5

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