Art. 2
In vigore dal 3 apr 1887
La spesa di mantenimento annuo della Scuola è stabilita in lire 25000, e concorrono in essa: Il Governo con lire 16000, il Comune con lire 4000, la Provincia con lire 4000, la Camera di commercio con lire 1000,
La spesa di primo impianto, da ripartirsi in due anni, è stabilita in lire 40000. Concorrono in essa il Governo per lire 17000, il Comune per lire 12000, la provincia per lire 10000, la Camera di commercio per lire 1000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4378#art-2