Art. 6
In vigore dal 3 apr 1887
Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà necessario, ovvero in seguito a domanda per iscritto di almeno due consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza fra i presenti. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario la presenza di tre consiglieri.
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