Art. 8
In vigore dal 3 apr 1887
Il presidente del Consiglio direttivo:
a) Ha la rappresentanza della Scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) Amministra i fondi assegnati alla istituzione ed autorizza tutte le spese in conformità degli stanziamenti del bilancio;
c) Presenta annualmente al Consiglio una particolareggiata relazione intorno all'andamento della Scuola, alle condizioni del Museo e delle officine, ai progressi ed ai risultati ottenuti. Copia di questa relazione sarà immediatamente comunicata a ciascuno degli Enti che contribuiscono al mantenimento della Scuola;
d) Provvede a che abbiano luogo pubbliche conferenze domenicali o serali intorno ad argomenti di storia dell'industria e di arte industriale;
e) Provvede all'eventuale vendita dei prodotti delle officine, e all'impiego delle somme ricavate in sovvenzione agli alunni più meritevoli e all'acquisto di materiale artistico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4378#art-8