RegolamentoTitolo II

Art. 25

In vigore dal 31 mar 1887
L'operaio, prese le debite informazioni sulla persona e sentita la direttrice, sottopone la domanda al giudizio della commissione, la quale delibera, avuto riguardo all' dello statuto organico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-25

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