Regolamento›Titolo I›§ 1
Art. 6
In vigore dal 31 mar 1887
La commissione deve riunirsi almeno una volta al mese ed è presieduta dall'operaio, ed in mancanza di questo dal consigliere più anziano di età. Per deliberare basta la presenza di due dei suoi componenti. Inoltre è convocata dall'operaio ogni qual volta occorra, ed anche sulla richiesta d'un consigliere. I processi verbali delle adunanze sono firmati dall'operaio e da un consigliere almeno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-6