Regolamento›Titolo I›§ 1
Art. 5
In vigore dal 31 mar 1887
La commissione alla fine di ciascun anno prepara una relazione sull'andamento amministrativo e morale dell'istituto e la trasmette al ministero per mezzo dell'ufficio provinciale scolastico, proponendo in tale occasione i provvedimenti e le riforme che reputa vantaggiose all'incremento dell'istituzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-5