Regolamento›§ 2
Art. 9
In vigore dal 31 mar 1887
L'operaio può delegare un consigliere alla direzione amministrativa e l'altro alla direzione delle scuole perché facciano le sue veci nel tempo e modo da essi determinato, riservata sempre a sè la sopraintendenza dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-9