Regolamento›§ 3
Art. 14
In vigore dal 31 mar 1887
Il ragioniere tiene i libri di entrata e di uscita e tutti i registri voluti dalle regole di contabilità, nei modi prescritti per le amministrazioni sottoposte alla tutela governativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-14