Regolamento›§ 4
Art. 18
In vigore dal 31 mar 1887
Il cassiere è incaricato della riscossione e dei pagamenti. Esso non ha facoltà di riscuotere o pagare somma alcuna senza il relativo mandato, spedito dal ragioniere e firmato dall'operaio o da chi ne fa le veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-18