Regolamento§ 4

Art. 18

In vigore dal 31 mar 1887
Il cassiere è incaricato della riscossione e dei pagamenti. Esso non ha facoltà di riscuotere o pagare somma alcuna senza il relativo mandato, spedito dal ragioniere e firmato dall'operaio o da chi ne fa le veci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-18

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Art. 18 Che approva il regolamento organico del regio istituto delle signore Montalve alla Quiete. — Testo vigente | Portale Normativo