Regolamento§ 4

Art. 20

In vigore dal 31 mar 1887
Delle somme depositate in conto corrente l'operaio dispone con ordine a favore del cassiere, a seconda dei casi e dei bisogni, e con mandati in capo dei creditori. Il ragioniere terrà i registri necessari perché si possa sempre riconoscere lo stato della cassa.
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